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Beni culturali tra Stato e Regioni

  • Pubblicato il: 21/11/2016 - 10:49
Rubrica: 
NORMA(T)TIVA
Articolo a cura di: 
Francesco Florian

Il contributo di Francesco Florian ci accompagna alla comprensione della legislazione dei beni culturali e della proposta di modifica della Carta Costituzionale in materia

L’ art. 117.2 lett s della Carta Costituzionale attualmente in vigore riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina relativa alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, mentre la disciplina della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché quella della promozione e organizzazione di attività culturali sono oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni; sulla base di quest’impianto, per espressa previsione, spetta perciò alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, appannaggio, viceversa, della legislazione dello Stato.
In coerenza ed attuazione di tutto ciò sono derivate le legislazioni regionali in materia nonché le corrispondenti previsioni del Codice Beni Culturali e del Paesaggio.
La proposta di modifica dell’art. 117.2 lettera s così testualmente recita “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…..) s: tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo”.
In sostanza, la disciplina della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici risulta essere materia oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato al pari della tutela dei medesimi beni. Tale nuovo principio deve essere coordinato con altra previsione contenuta all’ 117.6 del nuovo testo e precisamente quello concernente la potestà regolamentare che, se in linea generale spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative, fa salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.
Se quindi la valorizzazione in parola è proposta come “centralizzata”, in quanto riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, dall’altro lato quest’ultimo può attribuire, per via delegata, alle Regioni la propria potestà regolamentare nelle medesima materie.
Ne esce quindi un impianto che incardina la competenza esclusiva legislativa (le leggi, per intenderci) dello Stato in tema di valorizzazione potendo però sempre essere delegata alle Regioni la potestà regolamentare, e quindi attuativa, inerente legislazione statale.
Le Regioni (proposto art. 117.3), nel contempo, hanno potestà legislativa (si badi: per quanto di interesse regionale) in materia di disciplina delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, precisandosi che le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
In sostanza, le Regioni hanno potestà legislativa in tema di promozione di beni culturali, potranno averla anche in tema di valorizzazione per quanto attiene alla adozione di regolamenti, se a ciò delegate dallo Stato; sicuramente hanno potestà legislativa in tema di attività culturali e valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, strettamente legato alla cultura, ma comunque nel quadro di disposizioni comuni e generali di competenza dello Stato.

Tentando uno schema per materia, si potrebbe tradurre il tutto in questo modo:
Stato: tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.
Regioni (per quanto di interesse regionale, e quindi innanzi ad un caso di “interesse nazionale” in Regione si torna alla competenza nazionale): promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, nonché attività culturali, valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, nel quadro di disposizioni generali e comuni adottate dallo Stato.
Da ultimo le Regioni possono adottare regolamenti nelle materie riservate allo Stato se a ciò delegate.
Nell’impianto generale della Costituzione (testo in vigore e testo proposto) vi sono, come è noto, materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Nel settore che ci interessa, come detto, rileva la promozione dei beni culturali e paesaggistici e, con il limite del rispetto dei principi generali stabiliti dalla Stato, le attività culturali, nonché la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. Tali materie, quindi, sono oggetto di disciplina regionale.
E’ però vero che ai sensi del proposto art. 117.4, su iniziativa del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
E che il patrimonio culturale della Repubblica (e quindi anche delle Regioni, Comuni, autonomie locali e sociali, e in fin dei conti anche dei cittadini), la cultura e le attività culturali di questa stessa Repubblica e il turismo della medesima partecipino della necessità/opportunità di unità giuridica o economica ed accedano, connotandolo in modo unico, all’interesse nazionale, ebbene: non necessita di commenti essendo un puro e certo dato di fatto.
Invariato se non per l’inserimento dei beni paesaggistici l’ art. 118.4 “La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni (…..) e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici”.
Tale ultima previsione chiude un impianto che ad una prima lettura prevede se stesso, nella materia che qui interessa, anche in versione delegata/regolamentare o d’intesa o di coordinamento di competenze, per buona parte attuabili ed alcune attuate, che è fonte di modifica di altri provvedimenti legislativi (legislazioni regionali e Codice Beni Culturali e Paesaggio) e che prevede, in ultima istanza, l’intervento governativo ai fini della tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero della tutela dell’interesse nazionale.

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