Italia Non Profit - Ti guida nel Terzo Settore

Novembre. Dal 2018 più trasparenza e protezione per gli investitori

  • Pubblicato il: 15/11/2017 - 10:00
Autore/i: 
Rubrica: 
SCENARI DI INVESTIMENTO
Articolo a cura di: 
Classis Capital

Il prossimo 3 gennaio entrerà in vigore la nuova regolamentazione dei mercati e dei servizi finanziari conosciuta con il nome di MiFID2.
La normativa europea, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel maggio del 2014, sarebbe dovuta entrare in vigore all’inizio del 2017; l’applicazione è stata rinviata di un anno per consentire agli operatori di predisporre i cambiamenti organizzativi ed informatici che vengono richiesti dalla nuova regolamentazione. Classis Capital ha come membro del consiglio di amministrazione Massimo Scolari, presidente di Ascosim e membro del Comitato Scientifico di Academy-Borsa Italiana al quale abbiamo chiesto gli impatti sul mondi istituzionale di questa nuova direttiva europea

 


 
Dott. Scolari, quali sono i capisaldi della MIFID 2?

 
  La Mifid2 è una norma europea che sostituisce la precedente Direttiva MiFID1 che era stata introdotta nel novembre 2007. Si tratta di una Direttiva definita di massima armonizzazione, ossia che tende a disciplinare in modo uniforme i mercati nazionali degli strumenti e dei servizi finanziari di tutti gli stati dell’Unione Europea, lasciando quindi ai singoli paesi europei, nell’ambito del recepimento a livello nazionale, spazi di manovra assai limitati.
Una disciplina uniforme dei mercati e dei servizi finanziari rappresenta un fatto importante alla luce dell’obiettivo di consentire la medesima operatività da parte dei diversi soggetti che operano in diversi contesti nazionali, accrescendo quindi la concorrenza tra le banche e gli intermediari finanziari europei.
A rafforzare il quadro di uniformità della normativa, la Commissione europea ha varato nell’aprile del 2016 un Regolamento che contiene le norme applicative della Direttiva. Il Regolamento europeo entra direttamente in vigore in tutta Europa senza la necessità di una legge nazionale di recepimento.
Uno dei principali aspetti della nuova regolamentazione europea riguarda il rafforzamento delle norme che si prefiggono di accrescere la protezione degli investitori. Prendendo atto infatti della crescente complessità dei mercati e dei prodotti finanziari, il Legislatore europeo intende rafforzare i presidi di protezione degli investitori che già erano stati introdotti nella precedente Direttiva.
 
Come impattano sul mondo degli istituzionali?

Uno degli obiettivi della direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio e professionali).
Tuttavia, al fine di migliorare il quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi a prescindere dalle categorie di clienti interessate, è opportuno chiarire che alle relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell’agire in modo onesto, equo e professionale e l’obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti.
La crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti. Se da un lato è opportuno ribadire che le norme di comportamento dovrebbero essere applicate con riguardo agli investitori che hanno maggiormente bisogno di protezione, è d’altro lato opportuno calibrare meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti.

Per quanto riguarda i servizi di investimento prestati a clienti professionali, le principali innovazioni sono di seguito richiamate.

  • Le imprese di investimento che prestano a un cliente, sia esso retail o professionale, un servizio di investimento o servizio accessorio devono stipulare con il cliente un contratto per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente.
  • Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti dovranno ottemperare a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.
  • L’impresa di investimento dovranno fornire anche ai clienti professionali, su supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati.
  • Tali relazioni includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e comprendono i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
  • Nel servizio di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono anche ai clienti professionali, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio.
  • Quando presta un servizio di investimento ad un cliente professionale l'impresa di investimento può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze.
  • Se il servizio viene prestato ad un cliente professionale “di diritto” l'impresa di investimento può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Ciò non si applica dunque nel caso dei clienti professionali su richiesta.
  • La Direttiva inoltre inasprisce gli obblighi delle imprese di investimento riguardo alla divulgazione delle informazioni su tutti i costi e gli oneri e li estende ai rapporti con i clienti professionali e le controparti qualificate. In questo contesto le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti professionali di tutti i costi e gli oneri stabiliti dal presente regolamento, quando sono forniti servizi di consulenza in materia di finanziamento o di gestione del portafoglio oppure quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, gli strumenti finanziari incorporano un derivato. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre informare le controparti qualificate di tutti i costi e gli oneri.
  • Infine è bene osservare che, secondo la Direttiva, i comuni e autorità pubbliche locali, essendo espressamente esclusi dall’elenco delle controparti qualificate e dei clienti considerati professionali, saranno a tutti gli effetti da classificare come clienti retail.

 
Quali sono i consigli per un’istituzionale per essere MIFID compliant?

La consulenza agli investimenti agli investitori istituzionali è in alcuni casi fornita da professionisti che non sono autorizzati ai servizi di investimento e che svolgono questa attività a titolo accessorio rispetto alla propria attività professionale (ad esempio docenti universitari, avvocati, commercialisti ecc.).
La nuova normativa stabilisce regole più precise in merito all’esenzione dei professionisti che svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti.

Infatti un servizio di investimento viene considerato come accessorio all’attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:

  • Esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale;
  • La prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale;
  • La persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale.

 
Massimo Scolari è presidente di ASCOSIM, Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria e membro del comitato scientifico di Academy-Borsa Italiana focalizzandosi sul Percorso Formativo e di Certificazione delle competenze ai fini ESMA (European Securities and Markets Authority = Autorità responsabile, a livello europeo, della vigilanza dei mercati mobiliari e dei titoli in essi trattati); ricopre inoltre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Compam Fund, Sicav di diritto lussemburghese e di Consigliere in Diaman Sicav.
Si è laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo un triennio di esperienza maturato presso il Servizio Studi della Banca d'Italia, ha collaborato con il gruppo Banca Sella, con la carica di Amministratore Delegato di Gestnord Fondi Sgr, Società di gestione di fondi di investimento del gruppo. Successivamente ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Zenit Alternative Investments Sgr e  di Pragma Alternative Sgr.

© Riproduzione riservata