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Glossario

  • Pubblicato il: 07/09/2011 - 11:31
Autore/i: 
Articolo a cura di: 
Chiara Tinonin

Fondazione: ente dotato di personalità giuridica disciplinato dagli articoli 14-35 del Codice civile, si costituisce per atto pubblico o per disposizione testamentaria. Il metodo di costituzione ordinario è il lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, di matrice sociale, culturale, solidaristica.

Classificazione per tipologia erogativa

Fondazione grant making: fondazione di erogazione che persegue il proprio scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono. Ciò comporta un serio impegno nella determinazione degli specifici criteri di selezione e delle modalità di erogazione, portandole a distinguersi da organizzazioni dedite a svolgere soltanto attività di «erogazione a pioggia».

Fondazione strategic giving: tipologia di fondazioni di erogazione che, non limitandosi alla semplice fornitura di mezzi finanziari, si impegna a rendere efficace l’attività finanziata, seguendo un approccio «attivo» al grant, definendo i diversi campi problematici di azione e le prospettive d’intervento più interessanti e collaborando con i soggetti attuatori alla messa a punto dei progetti finanziati.

Fondazione operating: fondazione operativa («ente strumentale») che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione, producendo direttamente beni e servizi di utilità collettiva.

Venture philanthropy: forma innovativa d’investimento nel sociale che vuole accompagnare i soggetti beneficiari dell’erogazione fino alla loro totale autonomia, attraverso il trasferimento non solo di risorse ma anche di competenze.

Challenge grant: formula erogativa innovativa che prevede di quantificare le risorse economiche erogate sulla base di quelle raccolte presso altri soggetti.

Classificazione per natura istituzionale

Fondazione d’impresa: ente istituito da un’impresa per perseguire finalità non lucrative di utilità sociale, dotato di un fondo patrimoniale, distinto da quello dell’impresa, alimentato su base continuativa grazie al prelievo di una quota percentuale sugli utili ante imposte. La dotazione patrimoniale è, in genere, leggera per non sottrarre risorse ai processi produttivi.

Fondazioni di origine bancaria (Fob): enti privati e autonomi istituiti dalla legge Amato (l. delega n. 218, 30 luglio 1990) che portò alla privatizzazione delle casse di risparmio e delle banche del monte, soggetti creditizi caratterizzati da una forte propensione solidaristica. La legge Amato separò l’attività solidaristica da quella creditizia attribuendo gli scopi di natura filantropica unicamente alle fondazioni. Le fondazioni di origine bancaria sono una specificità italiana, sono 88 e promuovono attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico nei territori di riferimento, in piena autonomia statutaria e gestionale dalle banche di cui sono azioniste. Con la legge Ciampi (l. delega n. 461, 23 dicembre 1998), infatti, è introdotto l’obbligo per le Fob di rinunciare al controllo delle banche di riferimento. Il ruolo di promozione dello sviluppo sociale ed economico dei territori in cui operano, è svolto dalle Fob su due livelli: erogando risorse al non profit e agli enti locali e agendo come importanti investitori istituzionali.

Fondazione di partecipazione: è un ente finalizzato a uno scopo immutabile deciso da una pluralità di fondatori, soggetti pubblici e privati, che vi partecipano apportando beni o servizi. La fondazione di partecipazione nasce dall’esperienza operativa e ha come riferimenti normativi il DPR 361/2000, l’art. 1332 c.c. e l’art. 45 Cost. Si caratterizza per la pluralità dei fondatori, la possibilità di un accesso successivo di nuovi conferenti, una formazione progressiva del patrimonio che non deve essere inizialmente autosufficiente ma è aperto a incrementi successivi, una struttura organizzativa che prevede la partecipazione diretta dei fondatori all’amministrazione e controllo dell’ente. Queste fondazioni sono oggi frequentemente utilizzate dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.

Fondazione di comunità (o comunitaria): ente privato indipendente che opera all’interno di una comunità specifica come intermediario filantropico tra coloro che possiedono risorse finanziarie e le organizzazioni del Terzo Settore. La fondazione di comunità raccoglie e accumula risorse presso la comunità e le eroga a favore di progetti per il bene comune. La Fondazione di comunità trova le sue origini negli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso; è stato proprio il modello delle community foundations statunitense a ispirare la Fondazione Cariplo nel progetto di costituzione di una rete di fondazioni di comunità nelle province lombarde e del Piemonte nord-orientale.

Utile da sapere

Acri: l’Associazione Casse di Risparmio Italiane nasce nel 1912 e, con l’introduzione della legge Amato, rappresenta oltre alle Casse di risparmio spa, anche le fondazioni di origine bancaria. L’Acri è un’associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica, con lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi generali delle associate per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali: salvaguardia del patrimonio e sviluppo tecnico ed economico. L’Acri coordina l’azione delle associate e promuove iniziative consortili e attività d’interesse comune.

European Foundation Centre (EFC): il centro europeo delle fondazioni è un’associazione internazionale che rappresenta varie tipologie di fondazioni in Europa, istituita nel 1989 con l’obiettivo di rafforzare la filantropia europea attraverso lo sviluppo delle cooperazioni con altri soggetti. Il centro opera per perfezionare gli aspetti giuridico-fiscali delle fondazioni, per monitorare il settore rafforzandone l’infrastruttura e promuovere collaborazioni tra le fondazioni e altri attori socio-economici e politici.

Patrimonio: elemento essenziale della personalità giuridica della fondazione. È costituito dal complesso di beni messi a disposizione della fondazione per il perseguimento dello scopo definito nell’atto costitutivo.

Terzo Settore: insieme di istituzioni di natura privata finalizzate alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva, che s’inseriscono nel sistema economico come entità terze, distinte dallo Stato e dal mercato (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, Onlus...).

Principio di sussidiarietà: principio organizzativo del potere secondo il quale le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori, recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della Costituzione. Da un punto di vista giuridico-amministrativo, il principio stabilisce che le attività amministrative vengano svolte dall’entità territoriale più vicina ai cittadini; esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Si parla di sussidiarietà verticale quando la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e pertanto più vicini ai bisogni del territorio. Si parla di sussidiarietà orizzontale quando il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, ha la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.